Statuto dell’Arciconfraternita di Misericordia di Maria SS. del Soccorso.
ART.1
L’ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO è stata istituita in seno alla omonima Confraternita con speciale Statuto Organico approvato in data 27/11/1898.
Attualmente è costituita agli effetti giuridici come Associazione di volontariato secondo l’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e l’art.12 e seguenti del vigente Codice Civile, ha sede in Montecarlo e fa parte della Diocesi di Pescia.
ART.2
Lo scopo principale dell’Arciconfraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di carità e misericordia ivi compresa l’assistenza ai defunti, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni potere pubblico nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’associazione promuove ed esercita tutte le opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e se ne rende partecipe impegnandosi a contribuire alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e abbandono dei bisognosi, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito del progetto di crescita civile della società. Inoltre espleta ogni altra iniziativa caritatevole culturale, ricreativa, sportiva e/o commerciale, nei limiti imposti dalla legge, che gli organi associativi legittimamente deliberano. Per l’espletamento degli scopi statutari, può assumere personale alle proprie dipendenze nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed ha strutture ed organizzazione democratiche.
ART.3
Lo stemma dell’associazione ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione: un ovale con fondo contornato da due tralci di alloro e l’emblema della croce latina con ai lati le lettere in gotico “F” ed “M”. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’emblema senza altre modifiche.
ART.4
Le divise vestite dai Volontari sono: Veste storica, nera e semplice, con buffa simbolica, con cordone bianco in vita e Rosario nero;
Divisa di servizio adottata secondo il modello e i colori indicati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie; Divisa per la Protezione Civile, secondo il modello e i colori indicati dalla ConfederazioneNazionale delle Misericordie.
ART.5
L’Arciconfraternita di Misericordia è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze e ne costituisce la rappresentanza locale; ferma restando l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell’Arciconfraternita; l’affiliazione alla confederazione implica per tutti gli iscritti la loro appartenenza alla medesima nonché l’impegno alla mobilitazione caritativa in caso di necessità. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale, l’Arciconfraternita può aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni solo se conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della Confederazione stessa; inoltre, in seno alla medesima, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e delle quali sarà data
apposita comunicazione alla Confederazione. Il sodalizio può convenzionarsi con Enti Pubblici e Privati secondo la normativa nazionale e
regionale localmente vigente ed inoltre collabora attivamente con le altre Associazioni di Volontariato, in particolare promuove la Donazione del Sangue e degli Organi attraverso la Consociazione Nazionale Fratres i cui rapporti possono essere disciplinati da apposito protocollo. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa mantiene rapporti con le Autorità Ecclesiastiche ed il Vescovo Diocesano anche tramite il proprio Correttore che fa parte del Consiglio Direttivo.
ART.6
L’Arciconfraternita di Misericordia è apolitica e apartitica.
ART.7
L’Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimenti degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, lasciti, contributi ed introiti da sponsorizzazioni che pervengono da soggetti pubblici e privati, nonché dall’esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.
ART.8
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività ed è fatto espresso divieto per i medesimi l’accettare qualsiasi forma di compenso. Al fine di promuovere l’emulazione nelle opere di carità e di servizio, sono concesse ai Confratelli
distinzioni aventi puro carattere morale.
Art.9
La base associativa è costituita dagli iscritti al sodalizio, chiamati col nome tradizionale di Confratelli e Consorelle i quali condividono le idealità morali e le iniziative caritative che sono alla base dell’Associazione; qualora mettano gratuitamente e volontariamente a disposizione della collettività parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari dell’Arciconfraternita assumono la qualifica di Volontari attivi, mentre coloro che condividono le finalità della medesima e ne sostengono moralmente e materialmente le opere ed i servizi sono qualificati Soci sostenitori. L’iscrizione avviene su domanda scritta, nel caso di persone minorenni firmata da entrambi i genitori, da presentare al Consiglio Direttivo che accetta o respinge con provvedimento definitivo.
Gli iscritti si dividono in tre categorie:
Volontari Aspiranti
Volontari Effettivi
Soci Sostenitori.
I VOLONTARI ASPIRANTI sono gli iscritti che intendono impegnarsi materialmente nei servizi e decorso 1 anno passano alla categoria dei Volontari Effettivi con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Responsabile dei Volontari.
I VOLONTARI EFFETTIVI costituiscono il corpo funzionale dell’Arciconfraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo; per quest’ultimo devono aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno 2 anni dalla data di passaggio alla categoria degli effettivi.
I SOCI SOSTENITORI sono coloro che sostengono moralmente e materialmente il Sodalizio con il versamento della quota associativa stabilita per questa categoria, non hanno obbligo di svolgere servizio, partecipano all’assemblea ed hanno diritto di voto attivo e passivo quando siano in regola con il pagamento della quota associativa degli ultimi due anni e concorrono all’elezione di un seggio nel Consiglio direttivo. Sono dichiarati decaduti dall’Assemblea per il mancato pagamento della quota annuale qualora, dopo l’invio del sollecito, non venga provveduto entro il 1° semestre dell’anno successivo.
Possono prestare opera di solidarietà cittadini comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, purché accettino i principi stabiliti dal presente Statuto.
ART.10
Per essere iscritti occorre avere principi morali e cristiani, tenere una condotta integra ed inoltre impegnarsi a sostenere moralmente, materialmente o con la propria opera i fini istituzionali dell’Associazione. Riguardo al versamento della quota associativa annuale, questa è facoltativa e non vincolante per i Volontari Effettivi e il mancato pagamento non pregiudica i diritti acquisiti, mentre è impegno vincolante per i Soci Sostenitori.
ART.11
Gli iscritti devono:
a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi della Misericordia,
b. tenere condotta morale e civile irreprensibile sia all’interno della medesima che nella vita privata,
c. disimpegnare diligentemente i servizi affidati,
d. tenere nei confronti dei confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento, corretto e di massima collaborazione,
e. collaborare alle iniziative proposte,
f. partecipare alle iniziative promosse dalla Confederazione,
g. rifiutare qualsiasi compenso personale,
h. mantenere massimo riserbo e discrezione.
ART.12
Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari da addebitarsi previa contestazione scritta con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni:
1. Ammonizione,
2. Sospensione a tempo determinato
3. Esclusione
4. Decadenza
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti appartiene al Consiglio Direttivo per i punti 1 e 2 e all’Assemblea per i punti 3 e 4.
Il ricorso contro i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 è presentato al Collegio dei probiviri che decide, sentito l’interessato ed il Governatore con parere definitivo.
La qualità di iscritto si perde per i seguenti motivi:
• per dimissioni qualora sia presentata formale comunicazione scritta al consiglio,
• per decadenza quando venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia e/o per il mancato pagamento della quota associativa annuale
• per esclusione nei casi che rendano incompatibile per gravi motivi, l’appartenenza dell’iscritto alla Misericordia
I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono proposti dal Consiglio su parere conforme del Collegio dei Probiviri ed irrogati dall’Assemblea, ad eccezione dell’elenco di coloro che decadono per mancato pagamento della quota associativa annuale che viene predisposto dal Segretario, adottato dal Consiglio e deliberato dall’Assemblea. Il provvedimento potrà essere revocato non prima di 1 anno dal medesimo, qualora vengano a mancare le cause che lo hanno determinato, previa domanda dell’interessato al Consiglio che decide sentito il parere dei Probiviri. Sulle eventuali controdeduzioni dell’interessato, unitamente alla proposta del Consiglio ed al parere del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea delibera a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di esclusione preso dall’assemblea, l’interessato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
ART.13
Gli organi dell’Arciconfraternita di Misericordia. sono:
L’ASSEMBLEA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL GOVERNATORE
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Tutti gli incarichi negli organi sopra indicati durano in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti che resta in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentra automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti del Consiglio che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Non possono essere eletti negli organi del sodalizio:
1. I dipendenti dell’Associazione
2. Coloro che rivestono cariche e/o incarichi politici
3. I volontari effettivi che alla data fissata per le elezioni non hanno maturato il periodo di due anni nella categoria,
4. I componenti della Commissione Elettorale.
5. I Confratelli che abbiano fra loro legami di parentela e/o affinità entro il primo grado.
Qualora nel corso del mandato si presentino all’interno degli organi motivi di incompatibilità, i confratelli interessati devono liberamente stabilire chi fra loro deva rassegnare le dimissioni da rendere con preavviso di almeno un mese. Le candidature sono limitate ad un solo organo dell’Arciconfraternita.
ART.14
L’assemblea è composta da tutti gli iscritti effettivi e sostenitori ed è presieduta dal Governatore, o in sua assenza dal Vice Governatore o dal componente del Consiglio più anziano di età. Si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni per eleggere a scrutinio segreto le cariche sociali, ed ogni
anno entro il mese di aprile per:
1. approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente
2. approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso
3. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentato dal Governatore di concerto con il Consiglio,
4. nominare nella riunione che precede ogni quinquennio, la Commissione Elettorale,
5. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti,
6. deliberare la decadenza dei Soci Sostenitori per mancato pagamento della quota associativa annuale
L’Assemblea viene convocata dal Governatore con avviso scritto affisso nella sede e nei locali pubblici 15 giorni prima della data fissata che deve contenere il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione può avvenire il giorno stesso un’ora dopo; i verbali devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario. E’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda con il numero doppio dei componenti il Consiglio.
L’Assemblea delibera con la metà più uno dei voti espressi dai presenti, gli astenuti non si computano tra i votanti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza; diversa maggioranza per deliberare viene richiesta in caso di approvazione di riforma dello Statuto, di cui
all’articolo 23 e per lo scioglimento dell’Associazione di cui all’articolo 26. I componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto finanziario dell’associazione. Si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:
a. per approvare le proposte di riforma dello Statuto
b. per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
c. quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o sia richiesto per scritto da almeno un decimo degli iscritti
d. quando sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale per problemi inerenti l’Associazione o per iniziative di carattere generale.
e. Quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne chiedono la convocazione.
ART.15
Il Consiglio direttivo è composto da n.15 Confratelli così suddivisi:
• 13 eletti tra i Volontari Effettivi
• 1 eletto tra i Soci Sostenitori Partecipa alle riunioni, con voto deliberativo, il Correttore Spirituale.
Il Consiglio è l’organo di governo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea, compie tutte le funzioni ed esercita qualunque potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri Organi, in particolare:
Nella prima riunione dopo le elezioni, elegge il Governatore e il Vice Governatore
a. Nomina il Segretario su proposta del Governatore e provvede a qualsiasi altra nomina che si rendesse necessaria per il funzionamento del sodalizio
b. Stabilisce l’importo massimo con il quale il Governatore è autorizzato a compiere spese ordinarie indispensabili e straordinarie qualora si presentino
c. Nomina le commissioni che si rendono necessarie ed assegna gli incarichi all’interno dell’Associazione
d. Delibera sulle richieste di iscrizione
e. Delibera il passaggio alla categoria dei Volontari Effettivi di coloro che hanno trascorso positivamente il periodo di aspirantato
f. Provvede all’amministrazione del sodalizio ivi compreso l’acquisto e la vendita o permuta di beni immobili e mobili, automezzi e per la creazione di passività ipotecarie riferendone all’assemblea
g. Provvede che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell’Arciconfraternita
h. Redige il Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana qualsiasi regolamento si renda necessario
i. Adotta i provvedimenti relativi alle norme generali riguardanti il personale dipendente
j. Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza
k. Adotta il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
l. Delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati
m. Propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie
n. Autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi istituzionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per le controversie di interesse del sodalizio
o. Determina l’ammontare della quota associativa da versare annualmente e le modalità della riscossione
p. Stabilisce i nominativi dei Confratelli per il conferimento di attestati di carità e di servizio
q. Prende in via d’urgenza i provvedimenti non di sua competenza che reputa necessari nell’interesse dell’associazione, salvo ratifica
r. Prima della scadenza del mandato indice le elezioni per il rinnovo delle cariche, fissandone la data e le modalità.
Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al bimestre ed ogni qualvolta il Governatore o un terzo dei Consiglieri ritenga opportuno.
Può essere convocato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o dal Collegio dei Probiviri con richiesta scritta e motivata.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore con avviso scritto 10 giorni prima della data fissata e inviato al domicilio dei Confratelli; per il suo carattere di governo, può tuttavia essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le delibere concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Le riunioni Consiliari non sono pubbliche tuttavia, su specifica convocazione e nel caso siano trattati argomenti di loro competenza, sono ammessi i responsabili dei vari settori che comunque, devono allontanarsi una volta finito l’argomento e prima della votazione.
ART.16
Il Governatore è eletto dal Consiglio nella prima riunione convocata dopo le elezioni. E’ il capo dell’Arciconfraternita ne dirige e sorveglia le varie attività, ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma e rappresenta l’Associazione all’interno della Confederazione Nazionale alla quale è affiliata.
In particolare il Governatore:
• vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e prerogative del sodalizio e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti,
• indice le riunioni del consiglio e convoca l’assemblea su conforme delibera del Consiglio, assumendo in entrambi i casi la presidenza,
• firma la corrispondenza e tutto quanto fa capo all’amministrazione dell’Arciconfraternita,
• cura, insieme con il Segretario, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili,
• tiene i rapporti con la Confederazione,
• compie spese ordinarie e straordinarie nel limite dell’importo autorizzato dal Consiglio
• propone al Consiglio la nomina del Segretario
• prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo e compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell’Associazione riferendone al Consiglio nella prima riunione utile.
ART.17
Il Vice Governatore è eletto dal Consiglio nella prima adunanza dopo le elezioni e coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore sostituendolo anche legalmente in caso di sua assenza o impedimento. Opera nei settori e svolge i compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.
ART.18
Il Segretario è eletto dal Consiglio su proposta del Governatore e lo coadiuva nei propri compiti. Data la particolarità delle funzioni può essere nominato fra i dipendenti ed in tal caso partecipa alle riunione senza diritto di voto. In particolare redige i verbali del Consiglio e delle varie commissioni, è consegnatario dei documenti e cura la corrispondenza del sodalizio insieme col Governatore; collabora per la tenuta della contabilità, cura la preparazione del Bilancio, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per la Commissione Elettorale.
ART.19
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente, quando ci siano materie di competenza e almeno una volta l’anno per verificare l’andamento dell’Associazione.
In particolare:
• vigila sull’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti
• si esprime sui ricorsi di sua competenza
• decide sui ricorsi contro i provvedimenti relativi all’ammonizione e sospensione a tempo determinato
• interpreta in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti sentito, qualora necessario, il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale
• sostituisce l’opera del Consiglio qualora sia dimissionario o impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alla norme di cui all’art.25 del presente Statuto
• partecipa per cose particolari, su invito, alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto
Il Collegio delibera validamente con la presenza di 2 componenti fra i quali il Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio decidendo equitativamente con pronunce motivate.
ART.20
Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra Confratelli preferibilmente in possesso di adeguati titoli professionali. Al suo interno viene nominato il Presidente ed il Segretario. Si riunisce almeno una volta l’anno per la verifica dei conti e relaziona all’assemblea.
ART.21
La Commissione Elettorale viene eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quinquennio tra i confratelli Volontari effettivi i quali non possono essere candidati alle cariche sociali.
E’ composta da tre aventi diritto e svolge i seguenti compiti:
• nomina il Presidente ed il Segretario,
• verifica gli elenchi degli aventi diritto al voto
• verifica e accetta le candidature nei termini e con le modalità prefissate dalla stessa
• redige la lista dei nominativi per la carica di Consigliere, dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori contenente un numero di candidati pari massimo al doppio del numero da eleggere
• nomina due scrutatori tra gli iscritti-elettori per il giorno delle elezioni
• verbalizza i risultati elettorali.
Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate per scritto alla Commissione Elettorale nel termine di 30 giorni antecedenti la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni; la Commissione verifica i requisiti quindi l e accetta o le respinge motivando; quindi stila le liste elettorali suddivise per organi da eleggere ed esattamente:
per l’elezione del Consiglio almeno 20 nominativi per la lista dei Volontari Effettivi e 3 nominativi
per la lista dei Soci Sostenitori,per l’elezione del Collegio dei Probiviri almeno 6 nominativi
per l’elezione de Collegio dei Sindaci Revisori almeno 6 nominativi.
Le liste, redatte in ordine alfabetico con il cognome e nome, luogo, data di nascita e residenza dei candidati, sono presentate al Governatore il quale provvederà a pubblicarle nella sede dell’Associazione. Di questo sarà data notizia agli iscritti nell’apposito avviso di convocazione
dell’Assemblea da affiggere nei locali pubblici e nelle bacheche delle Chiese. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti, possono essere votati nominativi non compresi nelle medesime fino ad un massimo della metà delle preferenze da esprimere. A tale scopo nel giorno delle elezioni è affisso nella sede dell’Associazione l’elenco degli aventi diritto al voto affinché tutti possano prenderne visione. La Commissione Elettorale prima di proclamare i risultati invita coloro che sono stati votati ma non compresi nelle liste ad accettare la candidatura.
ART.22
Il voto sarà così espresso:
n. 8 preferenze per i Volontari Effettivi
n. 1 per i Soci Sostenitori
n. 2 per i Probiviri
n. 2 per i Sindaci Revisori.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che hanno riportato il maggior numero di voti, a parità il più anziano di iscrizione. Sono dichiarate nulle le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo e quelle riportanti nominativi di confratelli non aventi diritto al voto passivo o facenti parte della commissione elettorale.
Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede dell’Associazione l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni. La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
ART.23
La riforma dello Statuto dell’Associazione e le eventuali modifiche devono essere proposte e adottate dal Consiglio e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta, e sottoposte alla Confederazione Nazionale per il proprio assenso; Dopo aver acquisito l’assenso della Confederazione il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione nell’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l’indicazione di eventuali emendamenti formulati. L’avviso di convocazione è pubblicato con le modalità di cui all’art.14 e sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del segretario. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale.
ART.24
Il Consiglio redige a completamento del presente Statuto il Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del regolamento medesimo riformabili con provvedimento dello stesso.
ART.25
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne che non rendano possibile il normale funzionamento del Sodalizio e qualora l’Assemblea non sia in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possono operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti nel presente statuto, il Governatore, il Presidente del Collegio dei Probiviri o chiunque ne abbia interesse, segnala alla Confederazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La Confederazione, accertate le condizioni di straordinarietà ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede secondo le indicazioni della Confederazione al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può rimanere in carica per più di sei mesi. Qualora la convocazione dell’Assemblea risultasse impossibile, il Commissario provvede alla denuncia della situazione all’Autorità amministrativa competente per i successivi adempimenti di Legge.
ART.26
L’Arciconfraternita di Misericordia non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Volontari effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, la presenza degli iscritti e della speciale maggioranza di cui all’art.21 terzo comma del Codice Civile e cioè tre quarti degli associati. Dell’Assemblea sarà dato invito alla Confederazione Nazionale che interverrà con suo delegato per esprimere il parere e dare il proprio aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Sodalizio. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina 3 liquidatori preferibilmente tra i Volontari effettivi.
A seguito dello scioglimento i beni residui sono devoluti ad altra Associazione che prosegua i fini analoghi alla Misericordia o alla Confederazione Nazionale.
ART.27
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Governatore è autorizzato ad apportare al presente Statuto previo assenso ella Confederazione, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell’Associazione.
ART.28
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia, integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
NORME TRANSITORIE:
Sono fatti salvi i diritti di coloro che alla data di approvazione del presente Statuto sono qualificati Volontari dell’Associazione e Soci Iscritti come da apposito elenco predisposto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea.
LETTO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO IN DATA 31/01/2006, ALLA PRESENZA DEL DOTT. ROBERTO MARTINELLI NOTAIO.